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Aspetti contrattuali
Ogni immobile in Italia può essere acquistato stipulando un contratto scritto firmato davanti a un notaio e da questi certificato. Il notaio ha il monopolio della legge in materia di vendita immobiliare e ha la facoltà/dovere di controllare che tutta la documentazione sia valida e funzionale alla transazione.
Il contratto di vendita viene sottoscritto e poi immediatamente registrato presso il competente Ufficio delle Entrate.
Dopo aver scelto un immobile e trovato un accordo sul prezzo, se si utilizzano i servizi di una società immobiliare, normalmente verrà redatta una “proposta di acquisto” in cui verranno indicati prezzo, rate dei pagamenti, modalità di corresponsione delle somme, eventuali pianificazioni di finanziamenti, data entro cui finalizzare la transazione e notifica del pagamento di una minima somma di deposito a dimostrazione di un solido interesse nell’acquisto dell’immobile.
Dopo l’accettazione della suddetta proposta, verrà stilato un nuovo documento detto “preliminare di compravendita” o “compromesso” in cui saranno annotate tutte le intenzioni e gli accordi presi dalle parti che serviranno poi per la stesura del documento finale di vendita o “rogito”.
Ancora una volta, è necessario che questo documento sia convalidato tramite registrazione presso l’Ufficio delle Entrate.
A questo livello della trattativa l’acquirente è tenuto a versare al venditore una somma di circa il 20/30% del prezzo totale. Questa somma sarà trattenuta dal venditore a titolo di copertura danni per mancata vendita, qualora l’acquirente non intendesse onorare il contratto di acquisto sottoscritto. Diversamente, se il venditore rifiutasse di procedere secondo gli accordi già sottoscritti, sarebbe tenuto per legge a restituire il deposito e a pagare la medesima somma a copertura dei danni per mancata vendita. Si consiglia di effettuare sempre il pagamento tramite assegno circolare o assegno non trasferibile intestato al proprietario dell’immobile.
L’atto conclusivo o rogito è firmato in presenza di un notaio solo dopo il saldo di tutte le spettanze concordate.
Tassa di registro
L’acquirente è tenuto al pagamento di una tassa al momento del passaggio di proprietà. Se l’acquisto interessa una persona residente nell’immobile come “prima casa” la tassa di registro è del 3% + eventualmente un’ulteriore tassa del 2% per la registrazione del mutuo e una somma fissa per la tassa catastale. In alternativa, la tassa è del 7%. Queste percentuali sono calcolate sulla rendita catastale, cioè il valore dell’immobile contenuto nel registro degli immobili del Comune, + eventualmente il 2% per la tassa di registrazione del mutuo e 1% per la tassa catastale. Il venditore non paga alcuna tassa per il trasferimento di proprietà.
ICI o Tassa di Properità
E’ una tassa da corrispondere per il possesso di proprietà ulteriori rispetto alla prima casa in cui si abita. Viene calcolata dal Comune che inoltra annualmente il bollettino per posta dopo la prima registrazione al momento dell’acquisto.
Importante
Le linee guida qui sopra riportate sono da intendere in buona fede e non costituiscono parte di alcun contratto. Prezzi, costi e percentuali da noi indicati possono subire variazioni e saranno confermati al momento dell’acquisto
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